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STATUTO SOCIALE
dell'Associazione "HIGH PROMOTION"

 

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Art. 1 - E' costituita l'Associazione "HIGH PROMOTION" in forma di associazione non riconosciuta (artt. 36, 37 e 38 c.c.).

Art. 2 - L'Associazione è apolitica e senza scopo di lucro; ha lo scopo di coinvolgere i giovani per promuovere e sostenere iniziative culturali ed aggregative con ogni forma di attività atta all'esplicazione dei proponimenti sociali.

Art. 3 - L'Associazione ha sede in SANDRIGO (VI) - Via Monsignor Romero n. 1. *

(*)  La sede legale dell'Associazione High Promotion è stata modificata nel corso degli anni e attualmente coincide con la residenza del Presidente dell'Associazione. La sede operativa in cui si incontrano settimanalmente i Soci si trova invece in piazza Garibaldi, n.5 - Sandrigo (VI).

DURATA

Art. 4 - A modifica di quanto disposto nell'Atto Costitutivo la durata della Associazione è illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

SOCI

Art. 5 - Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti coloro che condividano le finalità dell'Associazione. Non vi sono restrizioni di sesso, razza, religione e appartenenza politica.

Art. 6 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Chi intende essere ammesso come Socio potrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione. Le domande di ammissione a Socio di minorenni devono essere munite del benestare dell'esercente la patria potestà. In caso la domanda fosse respinta il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

Art. 7 - Tutti i Soci sono tenuti al versamento di una quota sociale la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto a partecipare ad ogni attività dell'Associazione.
I Soci maggiorenni se in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto di voto e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - I Soci sono tenuti: ad osservare lo Statuto e tutte le delibere prese dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo e a sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione.

Art. 10 - I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie o decesso;
 - morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua;
 - espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta, entro e fuori dall'Associazione, azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. I Soci dichiarati espulsi non hanno diritto al rimborso delle quote annuali versate.

FONDO SOCIALE

Art. 11 - Il fondo sociale è costituito:
 a) dalle quote associative annuali;
 b) da contributi o elargizioni a titolo di liberalità che potranno provenire da Enti pubblici territoriali (Comune, Provincia, Regione) e da organizzazioni regionali e/o nazionali alle quali l'Associazione eventualmente aderisse;
 c) da elargizioni a titolo di liberalità che potranno provenire da Soci o simpatizzanti;
 d) dai proventi, anche di natura commerciale, derivati dalle varie iniziative dell' Associazione;
 e) dai beni appartenti all'Associazione.

ESERCIZIO SOCIALE 

Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo dovrà predisporre un rendiconto economico e finanziario a consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEE

Art. 14 - L'Assemblea dei Soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.
Le Assemblee potranno essere ordinarie o straordinarie e saranno indette dal Consiglio Direttivo e convocate dal Presidente.
Lo stesso Presidente dovrà convocare entro trenta giorni l'Assemblea qualora sia fatta richiesta, con l'indicazione dell'ordine del giorno o degli argomenti da trattare, da metà più uno dei soci.

Art. 15 - L'Assemblea dovrà essere convocata mediante affissione di apposito avviso all'albo dell'Associazione e con avviso scritto da far recapitare ai Soci almeno otto giorni prima della data di convocazione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno e, nel caso di convocazione per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, l'indicazione della possibilità di prendere visione di copia di detto rendiconto presso la sede sociale.
AI fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con opportune modalità viene garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

Art. 16 - Potranno prendere parte alle Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, tutti i Soci ma solo i Soci maggiorenni ed in regola con il versamento delle quote sociali avranno diritto di voto.
Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, 2° comma, del C.C. Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri in Assemblea.

Art. 17 - Tanto l'Assemblea ordinaria, quanto quella Straordinaria potranno validamente deliberare in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione, stabilita trascorsa un'ora da quella della prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18 - L'Assemblea ordinaria sarà normalmente convocata entro il 30 aprile di ogni anno o, ricorrendo particolari motivi che il Consiglio Direttivo espliciterà all'Assemblea, entro il 30 giugno, per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso.

 Art. 19 - L'Assemblea ordinaria:
 a) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
 b) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
 c) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
 d) delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 20 - L'Assemblea straordinaria:
 a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
 b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
 c) delibera su altri argomenti posti all'ordine del giorno.
Per le deliberazioni di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri.
Nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Presidente, per delega del consiglio Direttivo, dirige l'Associazione, ha la firma sociale e ne è il legale rappresentante.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.
Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
In caso di dimissioni di un Consigliere, subentrerà il primo dei non eletti.
Le dimissioni del Presidente o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comportano la decadenza di tutto il Consiglio.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni due mesi o quando il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda, senza formalità, la maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio verranno adottate a semplice maggioranza.

Art. 23 - Sono compiti del Consiglio Direttivo.
 a) deliberare sull'ammissione dei Soci;
 b) deliberare l'esclusione dei Soci in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto e adottare tutti i provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari nei confronti dei Soci;
 c) stabilire le quote associative annue;
 d) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 e) attuare i programmi dell'attività da svolgere approvati dall'Assemblea;
 f) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
 g) redigere i regolamenti per l'attività sociale;
 h) curare l'ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione, sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'art. 38 del codice civile.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente nominati dall'assemblea dei soci; durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I Revisori effettivi scelgono tra di loro ed indicano al Consiglio Direttivo il Presidente.
Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con l'obbligo di relazionare l'assemblea dei Soci che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo.

SCIOGLIMENTO

Art. 26 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità previste nei precedenti articoli.
La stessa Assemblea straordinaria delibererà in merito alla destinazione del patrimonio che avverrà, dopo aver sentito gli organi eventualmente preposti per legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legislazione vigente, a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

CONTROVERSIE

Art. 27 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede legale l'Associazione.

CLAUSOLA RESIDUALE

Art. 28 - il presente Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 22 giugno 1998 deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione ed entra in vigore il 10 luglio 1998.
Le attuali cariche sociali restano in carica fino al 31 dicembre del 2000.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute.

 

Approvato il 22 Giugno 1998

Registrato a Vicenza il 29 Giugno 1998
n. 6917 Atti Privati Serie 3a

 

 

 
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